Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 235 |
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; Visto l'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Articolazione organizzativa
1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», il Direttore, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori. 2. L'Agenzia e' articolata in unita' organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo inerenti all'amministrazione, la custodia e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse attivita' di supporto. 3. L'articolazione interna delle unita' organizzative e' stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno. 4. L'Agenzia, su proposta del Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno, provvede, con delibera del Consiglio direttivo, in relazione a particolari esigenze, nelle Regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, all'istituzione di sedi secondarie di cui all'articolo 3. 5. Le unita' organizzative e le sedi secondarie operano nel rispetto delle direttive di indirizzo e coordinamento emanate dal Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta l'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.): «Art. 113 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; (Omissis).». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Per il testo dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 117, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 117 (Disciplina transitoria). - (Omissis). 3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. (Omissis).». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis). 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. (Omissis).».
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| Art. 2 Unita' organizzative
1. Costituiscono uffici di livello dirigenziale: a) la Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, che svolge le seguenti funzioni e compiti: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; raccordo tra gli organi e la struttura organizzativa dell'Agenzia; selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; organizzazione del lavoro; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale e controllo di gestione; trattazione degli affari contenziosi, con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, e rapporti con l'Avvocatura dello Stato; ispezioni, inchieste e controlli interni; b) l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse, compresi i rapporti con l'Autorita' giudiziaria, con Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione al Fondo unico giustizia, con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita'. In tali ambiti, in particolare indirizza, coadiuva, controlla e monitora le sedi secondarie dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili e dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attivita' da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia; c) l'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale, che svolge le seguenti funzioni e compiti: definizione delle linee evolutive, sviluppo e gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo, l'informazione e la comunicazione dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; progettazione e realizzazione dei flussi informativi di scambio con altri soggetti istituzionali; sviluppo e conduzione dei siti Intranet e Internet; logistica delle sedi di servizio; gestione della pubblicazione di bandi ed avvisi legali; relazioni esterne e con gli Organi di informazione; sviluppo e funzionamento dei flussi documentali; segreteria di sicurezza; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; altri affari generali; d) l'Ufficio per i servizi economico-finanziari, che svolge le seguenti funzioni e compiti: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; gestione della contabilita' dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo, rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria; pianificazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia, attivita' negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia; amministrazione economica e previdenziale del personale in servizio e in quiescenza, degli organi dell'Agenzia e dei consulenti ed esperti esterni; e) l'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi, che svolge le seguenti funzioni e compiti: rapporti con l'Unione europea in ogni sua articolazione istituzionale, partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; rapporti e relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia; elaborazione della normativa la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, nonche' delle convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni. 2. La Direzione di cui al comma 1, lettera a), costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note all'art. 1.
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| Art. 3 Sedi secondarie
1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse funzioni di supporto, anche attraverso le sedi secondarie, che possono essere individuate nel numero massimo di sei. 2. Le sedi di cui al comma 1 non costituiscono uffici di livello dirigenziale.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note all'art. 1.
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| Art. 4 Poteri di organizzazione
1. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta un regolamento di organizzazione interna. 2. Il Direttore dell'Agenzia, con propri atti, da comunicare previamente al Ministro dell'interno: a) sovrintende all'attivita' delle unita' organizzative, delle sedi secondarie e delle strutture temporanee di cui all'articolo 13, ove istituite, assicurandone l'unicita' di indirizzo amministrativo, il coordinamento, nonche' la continuita' e l'efficace svolgimento dei compiti affidati, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti o mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne; b) distribuisce le risorse umane e strumentali; c) assegna le risorse finanziarie disponibili; d) esercita ogni altro potere organizzativo a lui attribuito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal presente regolamento e dagli atti regolamentari interni dell'Agenzia. 3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal dirigente della Direzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nella nota al titolo.
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| Art. 5 Ordinamento del personale
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi nazionali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 2. Fino alla sottoscrizione dell'accordo per la definizione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 40, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 2 (Fonti). - (Omissis). 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge. (Omissis).». «Art. 40 (Contratti collettivi nazionali ed integrativi). - (Omissis). 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalita'. (Omissis).».
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| Art. 6 Dotazione di personale
1. La dotazione di personale dell'Agenzia e' fissata in 30 unita' ed e' suddivisa in qualifiche dirigenziali e non, secondo i contingenti riportati nella tabella A di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nell'ambito della area funzionale terza del sistema di classificazione del personale non dirigenziale sono individuati un settore professionale ed un settore tecnico-amministrativo-contabile. 2. Il personale dell'area dirigenziale svolge le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto non attribuite espressamente al Direttore dell'Agenzia con le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e degli atti regolamentari interni dell'Agenzia. 3. Al personale del settore professionale sono attribuite funzioni richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita' in settori specialistici quali: l'analisi, gestione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a vocazione produttiva, anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali; l'analisi di fattibilita' tecnico-economica e la valutazione degli investimenti; il controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile; la tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie; la difesa degli interessi dell'Agenzia in sede giudiziale e stragiudiziale. 4. Al personale del settore tecnico-amministrativo-contabile sono attribuiti compiti dello specifico profilo professionale di appartenenza inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, informatici e telematici, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale. 5. L'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del Demanio, e dagli enti territoriali, assegnato anche in posizione di comando o distacco, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. ». «Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16, comma 1, lettera 1-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.». - Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 7 Copertura dei posti
1. Nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unita' organizzative e le sedi secondarie. 2. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso delle qualita' di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato): «Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».
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| Art. 8 Incarichi di funzione dirigenziale
1. L'area dirigenziale di cui alla tabella A si articola nella prima e nella seconda fascia. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I dirigenti in grado di soddisfare tali esigenze sono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. La durata degli incarichi e' correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 3. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia dell'incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. 4. L'incarico di livello dirigenziale generale, previamente comunicato al Ministro, e' conferito con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo dell'Agenzia. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti, sentito il Direttore, dal dirigente dell'Ufficio per la pianificazione strategica e le risorse umane.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni Ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Per il testo dell' art. 26 della citata legge n. 53 del 1989, si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».
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| Art. 9 Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali
1. L'accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali avviene per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, effettuato nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso per l'accesso all'area funzionale terza di cui al comma 1 dell'articolo 6, sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di laurea o di laurea specialistica coerenti con le professionalita' da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Al concorso per l'accesso all'area funzionale seconda sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 2. Per il reclutamento del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si provvede con concorso espletato nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
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| Art. 10 Valutazione del personale
1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno per assicurare il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' gli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
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| Art. 11 Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio
1. In relazione alle assegnazioni e ai trasferimenti del personale dettati esclusivamente da esigenze di servizio, l'Agenzia puo' attivare, nell'ambito della contrattazione integrativa, adeguate forme di incentivazione della mobilita'. |
| Art. 12 Incarichi professionali
1. L'Agenzia puo' stipulare, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per periodi di tempo limitato contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto. (Omissis).».
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| Art. 13 Disposizioni transitorie
1. In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Al personale inquadrato e' riconosciuto, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine e' notificato al personale interessato. L'inquadramento e' effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed e' modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 14 Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 215 |
| Allegato 1 (previsto dall'articolo 6, comma 1)
|==================================================================| | TABELLA A | |============================================================|=====| | FASCE / AREE FUNZIONALI | | |============================================================|=====| |DIRIGENTI | | |------------------------------------------------------------|-----| |Dirigenti di prima fascia | 1 | |------------------------------------------------------------|-----| |Dirigenti di seconda fascia | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| | | | | | | |============================================================|=====| | AREE | | |============================================================|=====| |Area funzionale terza - fascia 6 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 4 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 3 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 1 | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale seconda - fascia 3 | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale seconda - fascia 2 | 2 | |------------------------------------------------------------|-----| |TOTALE | 30 | |============================================================|=====|
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