Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 235
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
Visto l'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Articolazione organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», il Direttore, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori.
2. L'Agenzia e' articolata in unita' organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo inerenti all'amministrazione, la custodia e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse attivita' di supporto.
3. L'articolazione interna delle unita' organizzative e' stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno.
4. L'Agenzia, su proposta del Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno, provvede, con delibera del Consiglio direttivo, in relazione a particolari esigenze, nelle Regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, all'istituzione di sedi secondarie di cui all'articolo 3.
5. Le unita' organizzative e le sedi secondarie operano nel rispetto delle direttive di indirizzo e coordinamento emanate dal Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'art. 113, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136.):
«Art. 113 (Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse
umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
(Omissis).».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Per il testo dell'art. 113, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 117, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 117 (Disciplina transitoria). - (Omissis).
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture,
l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa
l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato
all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di
distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero
stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche
ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono
instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere
a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione
di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse
assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del
presente comma, e non possono avere durata superiore al 31
dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2
milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per
l'anno 2012.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata). - (Omissis).
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati
e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti; accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche
ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso
dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, e
amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla
conclusione dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni
confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali
per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti
necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove
necessario, di commissari ad acta.
(Omissis).».



 
Art. 2
Unita' organizzative

1. Costituiscono uffici di livello dirigenziale:
a) la Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, che svolge le seguenti funzioni e compiti: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; raccordo tra gli organi e la struttura organizzativa dell'Agenzia; selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; organizzazione del lavoro; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale e controllo di gestione; trattazione degli affari contenziosi, con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, e rapporti con l'Avvocatura dello Stato; ispezioni, inchieste e controlli interni;
b) l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse, compresi i rapporti con l'Autorita' giudiziaria, con Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione al Fondo unico giustizia, con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita'. In tali ambiti, in particolare indirizza, coadiuva, controlla e monitora le sedi secondarie dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili e dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attivita' da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;
c) l'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale, che svolge le seguenti funzioni e compiti: definizione delle linee evolutive, sviluppo e gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo, l'informazione e la comunicazione dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; progettazione e realizzazione dei flussi informativi di scambio con altri soggetti istituzionali; sviluppo e conduzione dei siti Intranet e Internet; logistica delle sedi di servizio; gestione della pubblicazione di bandi ed avvisi legali; relazioni esterne e con gli Organi di informazione; sviluppo e funzionamento dei flussi documentali; segreteria di sicurezza; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; altri affari generali;
d) l'Ufficio per i servizi economico-finanziari, che svolge le seguenti funzioni e compiti: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; gestione della contabilita' dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo, rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria; pianificazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia, attivita' negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia; amministrazione economica e previdenziale del personale in servizio e in quiescenza, degli organi dell'Agenzia e dei consulenti ed esperti esterni;
e) l'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi, che svolge le seguenti funzioni e compiti: rapporti con l'Unione europea in ogni sua articolazione istituzionale, partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; rapporti e relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia; elaborazione della normativa la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, nonche' delle convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni.
2. La Direzione di cui al comma 1, lettera a), costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 110, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note
all'art. 1.



 
Art. 3
Sedi secondarie

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' le connesse funzioni di supporto, anche attraverso le sedi secondarie, che possono essere individuate nel numero massimo di sei.
2. Le sedi di cui al comma 1 non costituiscono uffici di livello dirigenziale.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 110, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note
all'art. 1.



 
Art. 4
Poteri di organizzazione

1. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta un regolamento di organizzazione interna.
2. Il Direttore dell'Agenzia, con propri atti, da comunicare previamente al Ministro dell'interno:
a) sovrintende all'attivita' delle unita' organizzative, delle sedi secondarie e delle strutture temporanee di cui all'articolo 13, ove istituite, assicurandone l'unicita' di indirizzo amministrativo, il coordinamento, nonche' la continuita' e l'efficace svolgimento dei compiti affidati, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti o mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne;
b) distribuisce le risorse umane e strumentali;
c) assegna le risorse finanziarie disponibili;
d) esercita ogni altro potere organizzativo a lui attribuito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal presente regolamento e dagli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal dirigente della Direzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
159 del 2011, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 5
Ordinamento del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi nazionali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
2. Fino alla sottoscrizione dell'accordo per la definizione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di ruolo dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 40,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 2 (Fonti). - (Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
(Omissis).».
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali ed
integrativi). - (Omissis).
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
(Omissis).».



 
Art. 6
Dotazione di personale

1. La dotazione di personale dell'Agenzia e' fissata in 30 unita' ed e' suddivisa in qualifiche dirigenziali e non, secondo i contingenti riportati nella tabella A di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nell'ambito della area funzionale terza del sistema di classificazione del personale non dirigenziale sono individuati un settore professionale ed un settore tecnico-amministrativo-contabile.
2. Il personale dell'area dirigenziale svolge le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto non attribuite espressamente al Direttore dell'Agenzia con le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e degli atti regolamentari interni dell'Agenzia.
3. Al personale del settore professionale sono attribuite funzioni richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita' in settori specialistici quali: l'analisi, gestione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a vocazione produttiva, anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali; l'analisi di fattibilita' tecnico-economica e la valutazione degli investimenti; il controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile; la tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie; la difesa degli interessi dell'Agenzia in sede giudiziale e stragiudiziale.
4. Al personale del settore tecnico-amministrativo-contabile sono attribuiti compiti dello specifico profilo professionale di appartenenza inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, informatici e telematici, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale.
5. L'Agenzia puo' avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del Demanio, e dagli enti territoriali, assegnato anche in posizione di comando o distacco, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. ».
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16,
comma 1, lettera 1-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
del codice civile.».
- Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 7
Copertura dei posti

1. Nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unita' organizzative e le sedi secondarie.
2. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso delle qualita' di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del
2001, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato):
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ,
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.».



 
Art. 8
Incarichi di funzione dirigenziale

1. L'area dirigenziale di cui alla tabella A si articola nella prima e nella seconda fascia. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I dirigenti in grado di soddisfare tali esigenze sono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. La durata degli incarichi e' correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
3. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia dell'incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata dell'incarico e' pari a tre anni.
4. L'incarico di livello dirigenziale generale, previamente comunicato al Ministro, e' conferito con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo dell'Agenzia. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti, sentito il Direttore, dal dirigente dell'Ufficio per la pianificazione strategica e le risorse umane.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'art. 20, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni Ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Per il testo dell' art. 26 della citata legge n. 53
del 1989, si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma
11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere
incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi
di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».



 
Art. 9
Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali

1. L'accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali avviene per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, effettuato nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso per l'accesso all'area funzionale terza di cui al comma 1 dell'articolo 6, sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di laurea o di laurea specialistica coerenti con le professionalita' da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Al concorso per l'accesso all'area funzionale seconda sono ammessi i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. Per il reclutamento del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si provvede con concorso espletato nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».



 
Art. 10
Valutazione del personale

1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno per assicurare il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' gli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.



 
Art. 11
Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio

1. In relazione alle assegnazioni e ai trasferimenti del personale dettati esclusivamente da esigenze di servizio, l'Agenzia puo' attivare, nell'ambito della contrattazione integrativa, adeguate forme di incentivazione della mobilita'.
 
Art. 12
Incarichi professionali

1. L'Agenzia puo' stipulare, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per periodi di tempo limitato contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
(Omissis).».



 
Art. 13
Disposizioni transitorie

1. In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Al personale inquadrato e' riconosciuto, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine e' notificato al personale interessato. L'inquadramento e' effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed e' modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 117, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 159, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 14
Disposizione finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 215
 
Allegato 1
(previsto dall'articolo 6, comma 1)



|==================================================================| | TABELLA A | |============================================================|=====| | FASCE / AREE FUNZIONALI | | |============================================================|=====| |DIRIGENTI | | |------------------------------------------------------------|-----| |Dirigenti di prima fascia | 1 | |------------------------------------------------------------|-----| |Dirigenti di seconda fascia | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| | | | | | | |============================================================|=====| | AREE | | |============================================================|=====| |Area funzionale terza - fascia 6 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 4 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 3 | 5 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale terza - fascia 1 | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale seconda - fascia 3 | 4 | |------------------------------------------------------------|-----| |Area funzionale seconda - fascia 2 | 2 | |------------------------------------------------------------|-----| |TOTALE | 30 | |============================================================|=====|


 
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