Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte ed a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011. (Ordinanza n. 4005).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011";
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'I 1 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte, il Commissario delegato - Presidente della regione Piemonte, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonche' le risorse umane e finanziarie ivi previste.
2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. Il Piano degli interventi previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 e' rimodulato fermo restando il limite delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3980 dell'I 1 novembre 2011.
4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011.
 
Art. 2

1. Al fine di favorire il recupero delle unita' immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte, nonche' il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, contributi fino al 75% della spesa sostenuta nel limite massimo di euro 30.000,00 per le abitazioni principali e fino al 50% nel limite massimo di euro 25.000,00 per le abitazioni secondarie; il contributo e' destinato per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiata dagli eventi calamitosi dei giorni di novembre 2011.
2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili, o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, a concedere un contributo, fino al 75% per le abitazioni principali e fino al 50% per le abitazioni secondarie, della spesa sostenuta per la demolizione, la nuova costruzione, l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune.
3. II contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.
4. II Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 60% del danno ai beni mobili registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore ad euro 15.000, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. II predetto contributo e' erogato esclusivamente per i beni mobili registrati strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita, esclusi i beni di lusso.
5. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
6. E' esclusa la cumulabilita' dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
7. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e,per gli importi superiori, con apposita perizia secondo le modalita' attuative che saranno definite dal Commissario.
8. E' prevista una franchigia di euro 2.000,00 per ciascun soggetto danneggiato.
9. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente articolo sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti anche in ordine all'eventuale erogazione di anticipazioni.
10. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 5.100.000,00.
 
Art. 3

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche, gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei Sindaci dei' comuni, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno complessivo e comunque nei limite di euro 200.000,00;
b) un contributo, fino al 30% del prezzo di acquisto documentato, di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili e comunque nel limite di euro 60.000,00 dietro presentazione di fatture di riacquisto;
c) un contributo, fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione o,in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro e per un massimo di euro 25.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e, per gli importi superiori, con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. E' prevista una franchigia di euro 3.500,00 per ciascun soggetto danneggiato.
4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.
 
Art. 4

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2 e 3, quantificati in euro 10.100.000,00, il Commissario delegato provvede ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2012

II Presidente: Monti
 
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