Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 febbraio 2012
Versamento al bilancio dello Stato delle somme relative a pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e, in particolare, l'art. 598 che regola la restituzione dei depositi provvisori;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003 riguardante le modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di Tesoreria centrale;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 ed in particolare l'art. 96 relativo alla «Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 riguardante la dematerializzazione delle procedure di pagamento della spesa gestita dai funzionari delegati e della relativa rendicontazione;
Ravvisata l'opportunita' di far riaffluire al bilancio dello Stato le somme relative ai titoli di spesa non andati a buon fine, per i quali non e' stato richiesto il rinnovo del pagamento e rendere omogenei i termini per la riscossione in contanti dei titoli di pagamento;
Sentita la Banca d'Italia

Decreta:

Art. 1

Versamento al Bilancio dello Stato delle somme relative ai mandati
informatici non andati a buon fine e non rinnovati.

1. All'art. 96 delle 1.S.T. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni» (I.GE.P.A.) fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sul conto stesso. Scaduto detto termine le somme sono versate all'entrata del bilancio statale sul capitolo 2368, art. 06, a cura dell'I.GE.P.A. Resta salvo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di quanto spettante, entro i termini di prescrizione del diritto medesimo.».
 
Art. 2

Versamento al Bilancio dello Stato delle somme relative a ordinativi di pagamento e buoni informatici non andati a buon fine e non
rinnovati.

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria statale ed intestate alle ragionerie territoriali dello Stato aventi sede nei capoluoghi di regione, fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sulle contabilita' speciali medesime. Scaduto detto termine le somme sono versate all'entrata del bilancio statale sul capitolo 2368, art. 06, a cura della ragioneria territoriale competente. Resta salvo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di quanto spettante, entro i termini di prescrizione del diritto medesimo.».
 
Art. 3
Estinzione degli ordini di prelevamento fondi

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«5. Gli ordini di prelevamento fondi da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. Le somme non pagate entro detto termine sono riaccreditate sul conto corrente di provenienza.
6. Gli ordini di prelevamento fondi recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio, qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo sul conto di cui al precedente art. 4, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.»
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2012

Il Ministro: Monti
 
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