Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 febbraio 2012 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» registrata con Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006; Vista l'istanza presentata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, con sede in Bolzano/Bozen, via Insbruck 43/Innsbrucker str. 43, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser; Vista la nota ministeriale protocollo n. 842 del 17 gennaio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza dell'8 febbraio 2012, con la quale il Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse e trasmesso con nota n. 842 del 17 gennaio 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it |
| Art. 2
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2012
Il direttore generale: Sanna |
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