Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 febbraio 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Matei Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Matei Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative ache in considerazione dell'attivita' lavorativa documentata; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra Matei Alina, nata a Fetesti (Romania) il giorno 1 maggio 1980, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
La sig.ra Matei Alina e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2012
p. il direttore generale: Bisignani |
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