Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 10 novembre 2011 |
Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, cosi' come modificato con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Visti, in particolare, l'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che demanda ad uno o piu' decreti la definizione, tra l'altro, delle regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, e l'art. 60; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); Sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2010; Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio della seguente tipologia di dati territoriali: ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. 2. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) Comitato: il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) dati territoriali: qualunque informazione geograficamente localizzata, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) metadati: informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi; d) Repertorio: il Repertorio nazionale dei dati territoriali istituito presso DigitPA, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali o sui metadati connessi; f) Geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 2010; g) amministrazioni: le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; h) ortofoto digitale: prodotto proveniente da procedure di raddrizzamento di immagini telerilevate da piattaforma aerea o satellitare; i) prodotti intermedi: prodotti o dati necessari al processo di realizzazione dell'ortofoto digitale che possono essere realizzati, acquisiti e collaudati indipendentemente dalla realizzazione delle stesse ortofoto digitali. |
| Art. 2 Formazione dei dati
1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le amministrazioni producono, acquisiscono o validano ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000 e prodotti intermedi, secondo le specifiche tecniche approvate dal Comitato e riportate negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3 Documentazione dei dati
1. Le ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000, anche se acquisite in licenza d'uso, e i servizi ad essi relativi sono documentati, sulla base delle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 59, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, attraverso l'inserimento dei relativi metadati nel Repertorio. |
| Art. 4 Fruibilita' e scambio dei dati
1. Al fine di assicurare un adeguato livello di interoperabilita' dei dati, le amministrazioni adottano le indicazioni relative al formato dei dati contenute nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2. 2. Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati per la consultazione o per il riuso, secondo le modalita' previste dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in materia di disponibilita' e fruibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, con facolta' di utilizzare a tali fini anche il Geoportale nazionale. 3. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano modalita' coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'. |
| Art. 5 Aggiornamento delle specifiche
1. Le specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 sono aggiornate periodicamente con decisione del Comitato anche su proposta delle amministrazioni interessate, sono approvate con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali e sono pubblicati sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 novembre 2011
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 84 |
| Allegato 1 Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000. Parte di provvedimento in formato grafico
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