Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 10 novembre 2011 |
Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, cosi' come modificato con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Visto, in particolare, l'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che demanda ad uno o piu' decreti la definizione, tra l'altro, delle regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); Considerato che l'Istituto Geografico Militare, con la realizzazione della "Rete Dinamica Nazionale", ha definito la nuova realizzazione ETRF2000 - all'epoca 2008.0 - del Sistema di Riferimento Geodetico europeo ETRS89; Considerato che la nuova realizzazione italiana ETRF2000 - all'epoca 2008.0 - e' stata certificata dal Technical Working Group dell'EUREF ed inglobata nel network di raffittimento europeo; Ritenuto necessario provvedere all'adozione di un unico Sistema di riferimento geodetico per l'intero territorio nazionale, al quale riferire le stazioni permanenti, la cartografia, le immagini aeree e satellitari e i documenti comunque georeferenziati, al fine di agevolare la fruibilita' e lo scambio di dati e informazioni territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali; Sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 luglio 2010; Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il Sistema di riferimento geodetico nazionale che consente la documentazione, la fruibilita' e lo scambio di dati territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali. 2. Il presente decreto definisce, altresi', le regole tecniche relative alle reti di stazioni permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale. 3. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) CAD, il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; b) Comitato, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del CAD; c) dati territoriali, qualunque informazione geograficamente localizzata, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CAD; d) metadati, le informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi; e) Repertorio, il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) istituito presso DigitPA (gia' CNIPA) ai sensi dell'art. 59, comma 3, del CAD; f) servizi relativi ai dati territoriali, le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali o sui metadati connessi; g) Geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 2010; h) amministrazioni, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; i) stazioni permanenti, i ricevitori satellitari installati in modo permanente in grado di ricevere segnali delle costellazioni GNSS (Global Navigation Satellite Systems), tra cui il sistema GPS (Global Positioning System); j) EUREF, l'European Reference Frame, sottocommissione per l'Europa dell'International Association of Geodesy (IAG); l) ITRS (International Terrestrial Reference System), il Sistema di riferimento geodetico globale definito dall'IUGG (Unione Internazionale di Geodesia e Geofisica) per l'intero globo terrestre; m) IGS, l'International GNSS Service, servizio dell'International Association of Geodesy (IAG); n) ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), il Sistema di riferimento geodetico globale definito dall'EUREF nel 1989 per il territorio europeo come realizzazione del sistema ITRS in ambito europeo all'epoca 1989.0 (cosiddetto ITRF89); o) ETRF2000 all'epoca 2008.0 (European Terrestrial Reference Frame 2000 all'epoca 2008.0), la realizzazione del Sistema di riferimento geodetico globale ETRS89 definita dall'Istituto Geografico Militare per il territorio nazionale e riferita al 1° gennaio 2008; p) ROMA40, il Sistema di riferimento geodetico italiano istituito nel 1940, basato sull'ellissoide Internazionale (o di Hayford) orientato sulla verticale di Roma - Monte Mario - Origine delle longitudini sul meridiano di Roma - Monte Mario; q) ED50, il Sistema di riferimento geodetico europeo istituito nel 1950, basato sull'ellissoide Internazionale (o di Hayford) con orientamento medio europeo - Origine delle longitudini sul meridiano di Greenwich. |
| Art. 2 Sistema di Riferimento Geodetico Nazionale
1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Sistema di riferimento geodetico nazionale adottato dalle amministrazioni italiane e' costituito dalla realizzazione ETRF2000 - all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale. |
| Art. 3 Formazione di nuovi dati
1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le amministrazioni utilizzano il Sistema di riferimento geodetico nazionale per georeferenziare le proprie stazioni permanenti, nonche' per i risultati di nuovi rilievi, le nuove realizzazioni cartografiche, i nuovi prodotti derivati da immagini fotografiche aeree e satellitari, le banche dati geografiche e per qualsiasi nuovo documento o dato da georeferenziare. |
| Art. 4 Conversione dei dati pregressi
1. Le amministrazioni rendono disponibili secondo le regole del Sistema di cui all'art. 2, mediante procedimento di conversione, i dati pregressi espressi secondo regole afferenti ad altri Sistemi di riferimento, sulla base di una specifica pianificazione documentata nel Repertorio di cui all'art. 59, comma 3, del CAD e del relativo provvedimento di attuazione. 2. La conversione dei dati territoriali, precedentemente prodotti, ed espressi nei Sistemi di riferimento geodetico ROMA40, ED50 e ETRF89 e' effettuata utilizzando i dati e le procedure messi gratuitamente a disposizione delle amministrazioni dall'Istituto Geografico Militare e, previa convenzione ai sensi del CAD, anche utilizzabili presso il Geoportale nazionale. |
| Art. 5 Rete Dinamica Nazionale
1. La Rete dinamica nazionale (RDN), costituita dalle stazioni permanenti di cui all'allegato 1 materializza il nuovo Sistema di riferimento geodetico nazionale. 2. Le stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale rispettano le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. 3. L'Istituto Geografico Militare cura, anche attraverso accordi con le Regioni e gli enti gestori o proprietari delle stazioni, il monitoraggio e l'efficienza della Rete dinamica nazionale. 4. L'elenco delle stazioni permanenti della Rete dinamica nazionale e' aggiornato periodicamente con decisione del Comitato su proposta dell'Istituto Geografico Militare, e' approvato con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali, ed e' pubblicato sul sito istituzionale di DigitPA. |
| Art. 6 Pubblicazione dei dati a 30 secondi
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del CAD, i dati delle stazioni permanenti delle amministrazioni acquisiti con campionamento di 30 secondi (di seguito indicati come dati a 30 secondi) sono dati di interesse generale. 2. I dati di cui al comma 1 sono utilizzati per il monitoraggio periodico della Rete dinamica nazionale ai fini del rilevamento e dell'aggiornamento cartografico nonche' per applicazioni in ambito geodinamico e geofisico. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le amministrazioni titolari o gestori di stazioni permanenti rendono gratuitamente disponibili i relativi dati a 30 secondi, attraverso la pubblicazione degli stessi sui propri siti web secondo gli standard e le regole di riferimento di cui agli allegati 2 e 3. |
| Art. 7 Servizi di posizionamento in tempo reale
1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le amministrazioni che realizzano reti di stazioni permanenti per i servizi di posizionamento in tempo reale rispettano le specifiche tecniche di cui all'allegato 4. |
| Art. 8
Documentazione delle stazioni permanenti, delle reti di stazioni permanenti e dei relativi servizi
1. Le stazioni permanenti, appartenenti o meno alla Rete dinamica nazionale, le reti di stazioni permanenti e i servizi da esse forniti sono documentati, sulla base delle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 59, comma 5, del CAD, attraverso l'inserimento dei relativi metadati nel Repertorio. |
| Art. 9 Aggiornamento delle specifiche
1. Le specifiche tecniche relative alle stazioni permanenti appartenenti alla Rete dinamica nazionale, alla pubblicazione dei dati a 30 secondi e alle reti di stazioni permanenti per i servizi di posizionamento in tempo reale di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3 e 4 al presente decreto sono periodicamente aggiornate con decisione del Comitato, anche su proposta dell'Istituto Geografico Militare, sono approvate con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali e sono pubblicate sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 novembre 2011
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 87 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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