Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento prof. Dino Piero GIARDA.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il professor Dino Piero Giarda e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento professor Dino Piero Giarda e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni:
a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate;
b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;
c) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;
d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;
e) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;
f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;
g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
h) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
i) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;
j) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;
k) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;
l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;
m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;
n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;
o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;
p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
3. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.
 
Art. 2

1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda e' inoltre delegato, a decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita':
a) coordinare l'azione del Governo, anche mediante la formulazione di proposte e di iniziative, in materia di analisi e studio per il riordino della spesa pubblica;
b) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
c) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;
d) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessita' di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonche' per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
e) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;
f) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati;
g) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attivita' complessiva del Governo.
2. Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera f), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui al DPR 12 dicembre 2006, n. 315, e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Ministro e' inoltre delegato:
a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;
b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;
c) a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011.
 
Art. 3

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Cons. Antonio Malaschini e Prof. Giampaolo D'Andrea.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 354
 
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