Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 febbraio 2012 |
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2012, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2012, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2012, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2012
Il Ministro: Monti |
|
|
|