IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, comma 1, concernente «Condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 6 dicembre 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 17 dicembre 2009 presentata dall'impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza (Ravenna) - via Morgagni n. 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARMOX 440, contenente la sostanza attiva cimoxanil e rame; Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari; Visto il decreto del 31 agosto 2009 di attuazione della direttiva 2008/125/CE di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva cimoxanil, fino al 31 agosto 2019 ora approvata con regolamento (CE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; Visto il decreto del 15 settembre 2009 di attuazione della direttiva 2009/37/CE di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva rame, fino al 31 novembre 2019 ora approvata con regolamento (CE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in Allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2; Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in Allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2; Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I; Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima in data 18 novembre 2010, avverso la classificazione attribuita al prodotto in questione; Visto l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' relativo alla nuova classificazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota pervenuta in data 17 novembre 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Sarmox 440 WG»; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (Ravenna) - via Morgagni n. 68, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SARMOX 440 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 10-25-50-100-200-250-500 e kg 1-2-2,5-5-10-15-20-25. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Isagro Spa in Aprilia (Latina). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14163. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |