IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2011 dall'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SILENPIR, contenete la sostanza attiva fluroxipir, uguale al prodotto di riferimento denominato Starane 21 registrato al n. 7971 con Decreto direttoriale in data 6 aprile 1991, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 luglio 2009, dell'Impresa medesima; Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato ri-registrato in conformita' all'allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Starane 21 registrato al n. 7971; Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxipir, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000; Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva fluroxipir, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007; Cmche per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fluroxipir; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2011, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Silenpir con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-3-5. Il prodotto e' preparato nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo); Irca Service - Fornovo San Giovanni (Bergamo) - Italia; Torre Srl - Torrenieri (Fraz. Montalcino - Siena) - Italia; Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo) - Italia; STI-Solfotecnica Italiana Spa-Cotignola (Ravenna) - Italia. Il prodotto e' importato in confezione pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Dow AgroSciences S.A. - Drusenheim (Francia). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15257. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2011
Il direttore generale: Borrello |