Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2012 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2012 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (BG), concluso in data 28 dicembre 2006 con le R.S.A. aziendali (Pos. 2785/11). (Deliberazione n. 12/52). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo) e' un'azienda che svolge il servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo; che, in data 28 dicembre 2006, la Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo), e le R.S.A. aziendali, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 20 giugno 2011, il testo dell'Accordo e' stato inviato alla Segreteria nazionale dell'ASSTRA, nell'ambito del monitoraggio relativo allo stato degli accordi sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; che, in data 12 agosto 2011, con prot. 650/SSI/Ia.Pa, la Segreteria nazionale dell'ASSTRA ha trasmesso il testo del predetto accordo alla Commissione di garanzia; che, con nota del 20 dicembre 2011, prot. 17917, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; Considerato: 1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 2) che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; 3) che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 5 alle ore 8,30, dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 19 alle ore 23; Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo), concluso in data 28 dicembre 2006 con le R.S.A. aziendali;
Dispone:
La comunicazione della presente delibera all'azienda Navigazione Lago d'Iseo di Costa Volpino (Bergamo), alle R.S.A. aziendali e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Bergamo, nonche' l'inserimento sul sito internet della commissione. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2012
Il Presidente: Alesse |
| VERBALE D'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
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