IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO di Rovigo
Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni territoriali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997; Visto il precedente decreto n. 4 del 5 novembre 2010 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2011; Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni; Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa e la richiesta di favorire l'omogeneizzazione delle tariffe nelle diverse province del Veneto;
Determina di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo per il biennio 2012-2013 nella misura che si riporta, per ciascun periodo indicato: periodo di validita': fino al 31 gennaio 2013: 1) per ogni prestazione pari a un ora/lavoro: € 17,25; 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 24,44; periodo di validita': dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2013. L'adeguamento avverra' automaticamente il 1° febbraio 2013 considerando quale coefficiente di rivalutazione delle tariffe valide fino al 31 gennaio 2013 la media dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2012. Le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni: per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22,00 alle 6,00 del giorno successivo: a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%; b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%; lavoro domenicale: a) diurno: maggiorazione 20%; b) notturno: maggiorazione 50%; lavoro nelle festivita' nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale): a) maggiorazione: 50%. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro. Il presente decreto ha validita' a tutto il 31 dicembre 2013. Roma, 30 gennaio 2012
Il direttore territoriale: Bortolan |