Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2012
Determinazione degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quali Organismi di controllo temporaneo sugli operatori assoggettati alla «Biozoo srl», in Sassari.


ISPETTORE GENERALE CAPO della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giungo 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera c) e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione piu' recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto del 1° febbraio 2012, n. 2925, che revoca a «Biozoo S.r.l.» l'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari come «da agricoltura biologica o biologica» degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, effettuera' temporaneamente i controlli sugli operatori attualmente assoggettati all'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» a cui e' stata revocata l'autorizzazione con decreto del 1° febbraio 2012, n. 2925, citato in premessa.
2. Il personale degli uffici periferici di questo Ispettorato per il controllo degli operatori si avvarra' della documentazione del suddetto organismo di controllo.
3. L'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purche' consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo.
4. «Biozoo S.r.l.» e' tenuto a trasmettere con immediatezza ai singoli uffici periferici di questo Ispettorato l'elenco degli operatori che insistono sul territorio di competenza di detti uffici.
 
Art. 2

Gli operatori iscritti negli elenchi dell'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» possono cambiare organismo presentando la notifica di variazione alle autorita' competenti.
 
Art. 3

Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Biozoo S.r.l.», e' consentito agli stessi, temporaneamente, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
 
Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2012

L'Ispettore generale capo: Serino
 
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