Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2012
Revoca dell'autorizzazione, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 all'organismo di controllo «Biozoo srl», in Sassari.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giungo 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera c) e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui dal 1° gennaio 2009 gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione piu' recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, con il quale «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e' stato autorizzato ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007;
Vista la comunicazione del data 31 gennaio 2012 con la quale «Accredia» ha disposto per «Biozoo S.r.l.» l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012;
Visto il regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione RG01 di «Accredia» che prevede che nonostante la sospensione dell'accreditamento l'organismo puo' procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate;
Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007 in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 5 del citato art. 27;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorita' competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;
Considerato pertanto che non e' piu' possibile mantenere l'autorizzazione di «Biozoo S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

A «Biozoo S.r.l.», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, e' revocata l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del 26 giugno 2009, prot. 13778, ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007.
 
Art. 2

La revoca dell'autorizzazione di cui al presente decreto non preclude a «Biozoo S.r.l.» la possibilita' di essere autorizzata nuovamente una volta riottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte di questo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.
 
Art. 3

La societa' «Biozoo S.r.l.» e' tenuta a trasmettere, entro il 15 febbraio 2012, alle regioni e provincie autonome ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore e Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' le informazioni previste dall'art. 10 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, relative all'anno 2011, periodo in cui era vigente l'autorizzazione.
 
Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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