Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2012 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012 |
Disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 97 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' ed idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo; Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti; Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo,
A d o t t a
il seguente provvedimento:
Art. 1
Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento. |
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Art. 2
I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di esercizio dell'attivita' utilizzando il modulo allegato alle disposizioni di cui all'art. 1. I soggetti che intendono esercitare l'attivita' di gestione del contante ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia comunicando le attivita' da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente. I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attivita'. |
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Art. 3
L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, e' integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente provvedimento. In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione del procedimento n. 126 di cui all'elenco dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008. |
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Art. 4
Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008. Roma, 14 febbraio 2012
Il Governatore: Visco |
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BANCA D'ITALIA DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 4
MODELLI DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 5
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA' Parte di provvedimento in formato grafico
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