IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Considerato che, per la varieta' indicata all'articolo unico del presente dispositivo, il responsabile ha comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varieta' e che, a livello generale, la stessa non riveste particolare interesse; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia da parte del responsabile della conservazione in purezza delle varieta' di seguito elencata, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta: Articolo unico
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varieta' di seguito elencata, iscritta al registro delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 gennaio 2012
Il direttore generale: Blasi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |