Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. (Deliberazione n. 18098).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
Visti, in particolare, gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
Viste le deleghe regolamentari conferite alla CONSOB dai citati articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e le successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1

Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo il Capo I, Titolo V-bis, Parte III, e' inserito il seguente Capo:

«Capo I-bis
Equilibrio tra generi nella composizione
degli organi di amministrazione e controllo
Art. 144-undecies.1
Equilibrio tra generi

1. Le societa' con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
2. Gli statuti delle societa' quotate disciplinano:
a) le modalita' di formazione delle liste nonche' criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
b) le modalita' di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
c) le modalita' affinche' l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore.
4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 195 del Testo unico e tenuto conto dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.»
 
Art. 2

La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, 8 febbraio 2012

Il Presidente: Vegas
 
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