Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari europei avv. Enzo MOAVERO MILANESI.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale l'avv. Enzo Moavero Milanesi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per gli affari europei;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei avv. Enzo Moavero Milanesi le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, cosi' come definite dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro e' in particolare delegato all'esercizio delle funzioni relative:
a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;
b) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 e all'Accordo interistituzionale del 28 gennaio 2008;
c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonche' al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 11 del 2005;
d) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;
e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;
f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera c), delle attivita' propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;
g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-bis, del Regolamento del Consiglio dei Ministri, nonche' alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91;
h) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;
i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;
l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonche' alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea;
m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali, e alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;
n) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva attuazione;
p) alle attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11;
q) al coordinamento in ambito nazionale dell'attivita' conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;
r) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le Agenzie dell'Unione europea;
s) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;
t) alla promozione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;
u) alla formazione di operatori pubblici e privati alla promozione nelle tematiche europee, nonche' ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.
 
Art. 3

Il Ministro e' altresi' e in particolare delegato a:
a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;
c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;
d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.
Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 231
 
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