Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 gennaio 2012 |
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, al sig. Sinisa Kupresak. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile
Vista l'istanza del sig. Sinisa Kupresak, nato il 22 maggio 1974 a Tuzla (Bosnia ed Erzegovina), cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attivita' professionale di «chimico» e l'iscrizione nel relativo albo professionale, sezione A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Chimico Fisico laureato» presso l'«Universita' degli studi di Belgrado» nel luglio 2002; Tenuto conto che, secondo quanto attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Belgrado, detto titolo accademico e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Serbia; Preso atto che il richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Rilevato che la formazione accademica e professionale del richiedente e' completa, non e' necessario applicare delle misure compensative;
Dichiara:
che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Sinisa Kupresak, nato il 22 maggio 1974 a Tuzla (Bosnia ed Erzegovina), cittadino serbo, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di chimico in Italia sezione A dell'albo, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata dall'interessato alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Sinisa Kupresak potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale serbo ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici in Italia. Roma, 23 gennaio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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