Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 gennaio 2012
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, all'esercizio in Italia della professione di chimico, alla sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak, nata il 26 novembre 1976 a Krusevac (Serbia), cittadina serba, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attivita' professionale di «chimico» e l'iscrizione nel relativo albo professionale, sezione A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Chimico fisico laureato» presso l'«Universita' degli studi di Belgrado» nel giugno 2006;
Tenuto conto che, secondo quanto attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Belgrado, detto titolo accademico e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Serbia;
Preso atto che la richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che la formazione accademica e professionale della richiedente e' completa, non e' necessario applicare delle misure compensative;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak, nata il 26 novembre 1976 a Krusevac (Serbia), cittadina serba, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di chimico in Italia sezione A dell'albo, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata dalla interessata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Ivana Saronjic cgt. Kupresak potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale serbo ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici in Italia.
Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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