Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 gennaio 2012 |
Riconoscimento, al prof. Marco Salucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Marco Salucci; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Vista l'omologazione del titolo italiano post-secondario sottoindicato al titolo universitario ufficiale spagnolo di «Licenciado en Filosofia» rilasciata dal Ministerio de educacion spagnolo in data 28 settembre 2010; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessato e' esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi' che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2836 del 21 aprile 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota 5 dicembre 2011 - prot. n. 21222/C31c, con la quale la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;
Decreta:
1 - Il titolo di formazione professionale cosi' composto: titolo di istruzione post secondario Laurea Specialistica in «Teorie della Conoscenza, della Morale, della Comunicazione - Curriculum Filosofia della Politica», conseguita il 25 giugno 2008 presso l'Universita' degli Studi «Carlo Bo» di Urbino; titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitude Pedagoxica», rilasciato il 1° aprile 2009 dall'Universita' di Santiago de Compostela (Spagna), posseduto dal cittadino italiano Marco Salucci, nato a Sassocorvaro (PU) l'11 febbraio 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 37/A Filosofia e Storia. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2012
Il direttore generale: Palumbo |
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