Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2011
Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Sicurezza nelle gallerie stradali»;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attivita' individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;
Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le universita', gli organismi ed enti di ricerca, i consigli e gli ordini professionali, le associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale devono attenersi;
Acquisita l'intesa del Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale programma deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneita' professionale allo svolgimento delle attivita' previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo.
2. La formazione e' indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacita' e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale.
3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006.
4. Il presente decreto fissa altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 2
Durata e articolazione dei corsi di formazione

1. Il corso formativo di durata complessiva non inferiore a 180 ore, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, e' articolato in moduli e sottomoduli secondo l'allegato programma, in cui e' specificata altresi' la durata minima di ciascun modulo.
2. Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.
 
Art. 3
Modalita' di autorizzazione
dei corsi di formazione

1. Le modalita' di autorizzazione ed i rapporti con gli enti formatori, previsti al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, sono regolati da successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 4
Modalita' di organizzazione del corso

1. Gli enti formatori organizzano i corsi nel rispetto del programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilita', le attivita' di supporto all'erogazione didattica e alla gestione amministrativa del corso fino al rilascio del certificato di idoneita'.
2. L'attivita' formativa e' articolata in lezioni in aula, esercitazioni applicative con redazione di documenti di verifica riguardanti attivita' di valutazione e controllo di progetti stradali sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione, nonche' ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria.
3. L'ente formatore ha facolta' di prevedere ulteriori sottomoduli, insegnamenti integrativi, seminari e workshop, esercitazioni applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma del corso, in aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato.
4. Il corso puo' essere organizzato, limitatamente alle lezioni teoriche, anche a distanza in sedi distaccate mediante collegamento telematico alla sede principale.
5. Il numero di partecipanti al singolo corso, comprensivo dei soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a 40, al fine di consentire un'adeguata interattivita' tra discenti e formatori.
 
Art. 5
Frequenza al corso

1. La frequenza al corso di formazione e' obbligatoria per l'ammissione all'esame finale di certificazione dell'idoneita' professionale.
2. Sono consentite assenze per un numero di ore non superiore a 36, pari al 20% del numero di ore minimo previsto.
 
Art. 6
Esame finale e certificato
di idoneita' professionale

1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai discenti viene effettuato mediante un esame finale, scritto ed orale, sull'intero programma del corso, obbligatorio per il conseguimento dell'idoneita' professionale, certificata dal superamento dell'esame stesso, che consente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 35/2011.
2. Gli enti formatori devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le date degli esami almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima prova della sessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' inserire un proprio rappresentante nella commissione d'esame.
4. L'esame scritto comprende tre prove: la prima consiste nella risoluzione di 45 quesiti a risposta multipla (5 quesiti per il modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e 5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti gli argomenti trattati nel corso; la seconda nella redazione di una relazione di controllo su un progetto tipo, da svolgersi in 120 minuti; la terza nell'individuazione delle misure correttive da attuare in base agli esiti dell'ispezione riportati nella scheda compilata dal candidato durante l'ispezione di esercitazione, da svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se viene raggiunta una votazione minima di 60/100 in ciascuna prova, e consente l'ammissione all'esame orale.
5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100.
6. In caso di superamento positivo dell'esame finale, al discente viene rilasciato dall'ente erogatore del corso il «Certificato di idoneita' professionale» (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale) ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 35/2011. Detto certificato riporta gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciata all'ente erogatore del corso, nonche' il livello di professionalita' acquisito, consistente nella media aritmetica delle quattro votazioni espressa in centesimi.
7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto, il discente puo' sostenere l'esame una seconda volta a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.
8. In caso di mancato superamento dell'esame orale, il discente puo' sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza dover sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.
9. In caso di mancato superamento anche del secondo esame, il discente, per conseguire il certificato di idoneita' (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), deve frequentare nuovamente il corso di formazione.
 
Art. 7
Modalita' di entrata in operativita' e di gestione
dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c. 7)

1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito il certificato (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), possono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35/2011, mediante presentazione di specifica domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di idoneita' professionale rilasciato dall'ente formatore entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame finale.
2. L'elenco gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale.
3. Il Ministero aggiorna l'elenco con cadenza trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa istruttoria delle eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale.
4. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 35/2011 diviene operativo solo dopo l'iscrizione di almeno dieci soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero, rimane operativo un elenco «provvisorio» formato dai soggetti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 35/2011. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' ampia diffusione della data di entrata in operativita' del predetto elenco, anche attraverso il proprio sito web istituzionale.
5. L'iscrizione nell'elenco e' consentita solo se il certificato di idoneita' e' stato rilasciato nei tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione.
 
Art. 8
Modalita' di aggiornamento dei soggetti che hanno
conseguito il certificato di idoneita' professionale

1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed ispettori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento, previsti dal comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il cui programma e' contenuto in allegato, con cadenza almeno triennale, e superare il relativo esame. In caso di mancato aggiornamento i controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono sospesi dall'elenco per un periodo di 12 mesi, fino all'effettuazione dell'aggiornamento. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza il dovuto aggiornamento essi decadono dall'elenco con la conseguente necessita' di una nuova certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Roma, 23 dicembre 2011

Il Ministro: Passera
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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