Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232 |
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima; Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 1, comma 9; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 125; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39; Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per professori e ricercatori universitari gia' in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge; b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge; c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge; d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b); e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita: "Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.". L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita: "La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.". Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10: "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge." "3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.". L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari): "9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito.". Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" : "125. I competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.". L'articolo 5, comma 9, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), recita: "9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.". L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego) convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego) reca: "Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento». 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equi parate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. 4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. 4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi dal 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato. 4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.". L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato) recita: "Art. 3. 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, e' stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nonche' per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati. 3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5. 4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17 aprile 1984, n. 79.". Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio): "Art. 8. Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformita' a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma e' calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale. In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorche' raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito. Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, cosi' come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianita' di servizio e non si fa luogo ne' al mantenimento della retribuzione in godimento ne' all'attribuzione di assegno ad personam. ". L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280), recita: "2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'. ". Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O. Il predetto articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti per l'universita'), recita: "Art. 12.Trattamento economico del personale docente universitario. Al personale insegnante delle universita' ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui alla tabella allegata. Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni. L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale. L'incarico non puo' avere durata superiore a 5 anni e non e' immediatamente rinnovabile. Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973. I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.". La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959, n. 132. Note all'art. 1: Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155. Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6, e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 18. Chiamata dei professori 1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; (14) c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui alla'rticolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori. 4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa. 5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi." "Art. 24. Ricercatori a tempo determinato (Omissis). 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5." "Art. 29. Norme transitorie e finali (Omissis). 4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneita' conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo puo' essere chiamato da altre universita', ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere la chiamata.".
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| Art. 2 Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente
1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennita' integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. 4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalita' di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della Legge.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): "21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.". Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1959, n. 324, si veda nelle note alle premesse. L'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, recita: "14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita' secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9." Si riporta il testo degli articoli 6, 23, 31 e 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980: "Art. 6. Straordinario. All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario." "Art. 23. Conferma in ruolo. Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma. In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo." "Art. 31. Conferma dei ricercatori universitari. I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento. Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120." "Art. 103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi. Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualita' di professori universitari associati e professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonche' in qualita' di assistente volontario. Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo entro un anno dalla predetta data. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 . Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21 febbraio 1980, n. 28. Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali. I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso universita' straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38 , nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo. Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale e' riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 . Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle stesse sedi. I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122 , incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766.". Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge. 5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e' conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica. 6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 3, lettere a) e b), e 8 della citata legge n. 240 del 2010: "3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri." "8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.".
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| Art. 4 Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente
1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione e' attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e' attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.
Note all'art. 4: Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note all'articolo 2.
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| Art. 5
Norma finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381
Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "Art. 24.Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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