Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 dicembre 2011 |
Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 269 del 18 novembre 2011, recante la nomina della prof.ssa Elsa Fornero a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 2 dicembre 2011, con il quale la prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Cecilia Guerra;
Decreta:
Art. 1
1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 2. Sono in ogni caso riservati al Ministro: a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento; b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale; c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica, con particolare riferimento, per le funzioni delegate ai Sottosegretari di Stato, a quelle attinenti la disciplina degli ammortizzatori sociali, la rappresentanza e la rappresentativita' sindacale, le pari opportunita' tra lavoratori e lavoratici e la legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione; f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di Enti pubblici, nonche' il coordinamento degli Enti vigilati; g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero; h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; i) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente; 1) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonche' le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre amministrazioni; m) le funzioni e le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non delegate, con riferimento alle competenze istituzionali relative alle seguenti Direzioni generali: per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica (ex art. 4 del d.P.R. n. 144/2011), per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex art. 5 del d.P.R. n. 144/2011), per le politiche previdenziali e assicurative (ex art. 9 del d.P.R. n. 144/2011), per l'attivita' ispettiva (ex art. 13 del d.P.R. n. 144/2011); n) le funzioni relative alle pari opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e alla legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; o) le funzioni relative alla disciplina degli ammortizzatori sociali e alla materia della rappresentanza e rappresentativita' sindacale. |
| Art. 2
1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra le funzioni di indirizzo politico amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali: per l'inclusione e le politiche sociali (ex art. 10 del d.P.R. n. 144/2011); per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del d.P.R. n. 144/2011); dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ex art. 12 del d.P.R. n. 144/2011). |
| Art. 3
1. Il Sottosegretario di Stato Prof.ssa Maria Cecilia Guerra e' delegata, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro. 2. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali. 4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 dicembre 2011
Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012 Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min.lavoro, registro n. 1, foglio n. 222 |
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