Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 febbraio 2012 |
Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonche' individuazione dell'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante «Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi»; Visto l'art. 8-bis della legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale e' stato introdotto l'art. 292-bis nel codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta da parte dei cittadini comunitari a bordo delle navi battenti bandiera italiana; Considerato che l'art. 292-bis del codice della navigazione dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano determinati i programmi di qualificazione professionale nonche' l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante a bordo delle navi battenti bandiera italiana;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere alle funzioni di comandante, su navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'art. 119 codice della navigazione. 2. Il presente decreto si applica altresi' ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, in possesso dell'abilitazione di primo ufficiale di coperta a cui sono delegate le funzioni di comandante. |
| Art. 2 Requisiti
1. Per accedere alle funzioni di comandante, su navi battenti bandiera italiana, il personale di cui all'art. 1 deve sostenere un esame atto a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana e possedere i seguenti requisiti: a) certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/ 2 della convenzione IMO STCW '78, nella sua versione aggiornata, in corso di validita'; b) certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorita' consolare italiana all'estero, ovvero copia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall'Autorita' consolare italiana all'estero. |
| Art. 3 Procedura d'esame
1. La verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana e' effettuata mediante un esame avente carattere teorico e pratico consistente in una prova scritta ed una prova orale. 2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di bordo di lingua italiana ovvero di un atto amministrativo rientrante nei compiti che il comandante svolge nelle sue funzioni di ufficiale di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato A). 3. La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulla conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo secondo il programma contenuto nell'allegato B). 4. Nelle more della verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana e' consentito l'imbarco, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, del comandante non italiano cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che delega al primo ufficiale di coperta italiano, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile, ovvero che delega al primo ufficiale di coperta comunitario, se gia' in possesso dell'attestazione di cui all'art. 7, per un periodo non superiore a sei mesi, il compito di tenere i documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile. 5. La procedura di cui al comma 4, e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, a cura dell'autorita' marittima o consolare che ha proceduto all'imbarco. |
| Art. 4 Domanda d'esame
1. Il personale di cui all'art. 1 per poter essere ammesso all'esame presenta apposita domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo, indirizzata alle direzioni marittime di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'art. 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. |
| Art. 5 Organismo competente
1. E' istituita presso le direzioni marittime una apposita commissione d'esame ai fini dello svolgimento delle procedure d'esame di cui all'art. 3, composta da: a) un ufficiale superiore, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto - Presidente; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - membro; c) un rappresentante dell'armamento - membro; d) un sottoufficiale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto - segretario. 2. Il rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e' nominato con criteri di rotazione semestrale nell'ambito delle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. 3. Le autorita' marittime di cui al comma 1, comunicano alla direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne le date delle prove d'esame, i dati anagrafici dei candidati all'esame ed i relativi esiti finali entro trenta giorni dalla data dello svolgimento dello stesso. |
| Art. 6 Sessioni d'esame
1. La commissione di cui all'art. 5, si riunisce due volte l'anno in una sessione estiva ed una invernale con le medesime date previste per il rilascio delle abilitazioni professionali marittime. 2. Il direttore marittimo, valutata l'urgenza del caso e comunque con un preavviso di almeno trenta giorni, puo' disporre una sessione straordinaria dandone comunicazione alla direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con l'indicazione dei dati anagrafici dei candidati all'esame. |
| Art. 7 Rilascio attestazione
1. Al personale di cui all'art. 1, riconosciuto idoneo, e' rilasciata apposita attestazione conforme al modello di cui all'allegato C). 2. L'attestazione di cui al comma 1 ha la validita' del certificato di convalida di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), di cui e' parte integrante, e comunque non superiore a cinque anni, ed e' automaticamente rinnovata al rilascio della convalida stessa qualora il marittimo ha svolto servizio su navi battenti bandiera italiana con la qualifica di comandante ovvero di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante, per un periodo non inferiore a dodici mesi negli ultimi cinque anni. I periodi di servizio svolto in qualita' di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante, sono annotati sul giornale nautico, parte seconda, ed attestati mediante la presentazione dei relativi estratti, all'autorita' marittima ovvero all'autorita' consolare italiana all'estero. |
| Art. 8 Istituzione registro
1. Presso la direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e' istituito un registro elettronico del personale candidato all'esame per la verifica del possesso della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana, dal quale risulta altresi' l'esito dell'esame stesso. 2. Nel registro di cui al comma 1 sono altresi' registrate le deleghe di cui all'art. 3, comma 4. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1º febbraio 2012
Il Ministro: Passera |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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