IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel regolamento (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali i composti del rame, componenti i prodotti fitosanitari elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto; Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che stabilisce, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva «composti del rame» puo' essere autorizzata soltanto come battericida e fungicida; Considerato, di conseguenza, che non e' piu' consentito l'impiego come alghicida nelle risaie, attualmente autorizzato per i prodotti riportati nell'allegato 2 al presente decreto; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati negli allegati al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 15 settembre 2009 di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria puo' essere concessa fino al 30 novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza d'approvazione della sostanza attiva «composti del rame», fatte comunque salve: 1) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati negli allegati al presente decreto dovra' presentare nei tempi e secondo le modalita' fissate dall'art. 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009; 2) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel regolamento (CE) n. 546/2011 della Commissione; Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati negli allegati al presente decreto fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «composti del rame» componenti, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «composti del rame», i prodotti fitosanitari elencati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, alle nuove condizioni di impiego riportate nella parte A dell'allegato al citato decreto ministeriale 15 settembre 2009. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009. E' autorizzata la modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato 2 del presente decreto, con cancellazione delle indicazioni di impiego come alghicida nelle risaie. L'imprese titolari delle autorizzazioni riportate nell'allegato 2 sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresi' tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2011
Il direttore generale: Borrello |