Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2012
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Atral s.c.r.l. di Roma, concluso in data 17 maggio 2007 con le segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali Faisa Cisal e Rdb Cub. (Deliberazione n. 12/18).


LA COMMISSIONE

Premesso:
che la ATRAL s.c.r.l. di Roma e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Latina;
che, in data 17 maggio 2007, la ATRAL s.c.r.l. di Roma e le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 28 maggio 2007, il testo del predetto Accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per il tramite dell'Osservatorio sui Conflitti Sindacali, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
che, con note del 20 giugno 2007, prot. n. 275/RU, e del 25 giugno 2007, prot. 327/RU, il testo di tale Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;
che, con nota del 1° giugno 2011, prot. n. 8349/RU, il Commissario delegato per il settore ha Chiesto, ad azienda e sigle sindacali, di conoscere se il citato Accordo fosse rimasto invariato, e se lo stesso corrispondesse ancora ai comportamenti condivisi dalle parti sociali;
che, allo stato, nessuno dei soggetti, destinatari della suddetta richiesta, ha fornito alcuna osservazione in merito;
Considerato:
1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
3. che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero";
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla ATRAL s.c.r.l. di Roma, concluso in data 27 maggio 2007 con le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB;

Dispone
la comunicazione della presente delibera all'azienda ATRAL s.c.r.l. di Roma, alle Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Latina, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2012

Il Presidente: Alesse
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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