Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Loro sedi
per conoscenza:
All'Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
All'Istituto Guglielmo Tagliacarne - Via Appia Pignatelli, 62 - 00178 Roma Trascorsi oltre due anni dall'ultimo rilascio delle specifiche tecniche richiamate in oggetto da parte di questo Ministero, e' risultato necessario procedere ad un adeguamento delle stesse che prendesse atto di alcune modifiche intervenute nel quadro normativo. L'elenco dettagliato delle modifiche introdotte rispetto alla versione precedente e' contenuto nel decreto ministeriale del 29 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 256. Tra le novita' piu' rilevanti vi e' sicuramente l'attuazione dell'art. 80 del decreto legislativo n. 59/2010, che ha comportato l'emanazione di quattro decreti ministeriali per disegnare le nuove procedure di iscrizione nel registro delle imprese, a seguito dell'abolizione dei rispettivi ruoli ed elenchi, degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri. I decreti ministeriali in questione, con l'eccezione del decreto relativo agli spedizionieri, prevedono, per la prima volta, in determinate circostanze, l'iscrizione di persone fisiche non collegate ad una impresa nel REA, seppure in una apposita sezione dello stesso. Cio' ha comportato l'inserimento nei moduli I1 e I2 di un nuovo campo «per la tipologia di soggetto», che consente di evidenziare se l'adempimento pubblicitario e' relativo ad un'impresa individuale oppure, appunto, ad una persona fisica. Per semplificare ed armonizzare gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA che le imprese sopra richiamante sono tenute a svolgere alla luce delle previsioni contenute nei predetti quattro decreti ministeriali, e' stato inoltre previsto un nuovo formato XML per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione, per mezzo del quale e' possibile trasmettere secondo una forma standardizzata tutta la documentazione relativa a tali procedimenti. Si tratta di una modalita' innovativa per l'acquisizione integrata dei dati e dei documenti che, in prospettiva, si pensa di estendere anche ad altre attivita' soggette a regolamentazione amministrativa (ad esempio, attivita' di impiantistica e di autoriparazione). Le novita' recate dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010) in tema di contratto di rete hanno comportato l'inserimento, nei moduli I2 ed S2, di due riquadri totalmente nuovi, dedicati all'iscrizione dei contratti di rete d'impresa e delle loro successive modifiche. Puntuali indicazioni circa l'utilizzo dei riquadri in parola sono contenute nelle istruzioni relative ai predetti moduli. Prevalentemente nell'ottica dell'adesione ai contratti di rete e' stato inoltre aggiunto nel modulo I2 un nuovo riquadro «estremi dell'atto», per l'indicazione degli estremi del contratto cui l'impresa partecipa. Gli adempimenti posti in capo al curatore, ai sensi dell'art. 29, c. 6, del decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 122/2010) per la comunicazione al registro delle imprese dei dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo delle procedure concorsuali, si traducono, invece, nell'inserimento nei moduli I2 ed S3 di un nuovo riquadro denominato «Comunicazione curatore». Le previsioni recate dagli articoli 76, comma 2, e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163/2006) hanno determinato, altresi', l'inserimento nei moduli I2 ed S5 di nuovi campi «per la categoria delle opere pubbliche» e «per la qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici» destinati, rispettivamente, all'indicazione del settore delle opere pubbliche in cui l'impresa opera (attivita') e al tipo di attestazioni SOA di cui e' in possesso (qualificazione). Nei moduli S5, I1, I2 e UL i riquadri prima denominati «Dichiarazione inizio attivita' o comunicazione» sono ora denominati «Segnalazione certificata di inizio attivita'» alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della legge n. 241/1990 dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78/2010 (convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010) e tenuto conto della previsione recata dal comma 4-ter del medesimo art. 49; i riquadri in questione sono, inoltre, naturalmente, configurati in modo da adeguarsi al nuovo istituto. Nel modulo R, infine, e' stata inserito un nuovo riquadro «trasferimento da altra provincia», per allineare il trasferimento di sede, tra camere, dei soggetti che possono utilizzare il modulo in parola, alle modalita' gia' previste per i soggetti utilizzatori dei moduli S2 e I2. Sulla base di tutto quanto precede, come di consueto in occasione del rilascio di modifiche rilevanti alla modulistica per le trasmissione delle domande ed istanze al registro delle imprese, si e' provveduto alla revisione delle indicazioni puntuali, necessarie per la compilazione dei relativi moduli. Si invitano pertanto codeste Camere di commercio, come di consueto, a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra gli utenti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche ed amministrative, in modo che gli stessi possano disporne all'atto della compilazione dei relativi moduli. La presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e' disponibile nel sito web dello scrivente Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it). Roma, 18 gennaio 2012
Il direttore generale: Vecchio |