Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231
Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 305»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1 ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, quali la tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l'articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Tenuto conto delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
Tenuto conto della necessita' di garantire la continuita' di tali attivita', in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
Considerato, altresi', che per svolgere le suddette attivita', in particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria;
Sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 novembre 2011;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e' individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:
le unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni;
il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;
il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo;
il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all'interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;
d) «attivita' divulgativa e informativa» complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 305
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O.
«Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».
«Art. 305 (Clausola finanziaria). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione
del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli
articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal
presente decreto attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
- Si riportano gli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori
danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata.».
«Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
1992 ;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del
comma 1 dell'art. 107;
6).
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 30 novembre 2000, n. 280.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile):
«Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di protezione civile). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro
dell'interno da lui delegato, determina le politiche di
protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia
di protezione civile, promuove e coordina le attivita'
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela
dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi
eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Per le finalita' di cui al presente comma, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui
ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri
rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate le norme per la composizione e il
funzionamento del Comitato.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito dalla legge
26 luglio 2005, n. 152 (Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile):
«Art. 4 (Disciplina e potenziamento del Dipartimento
della protezione civile). - (Omissis).
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del
Ministero degli affari esteri, l'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e l'art. 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento
della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'art. 11, comma 2, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le
ordinanze di cui all'art. 5, comma 3, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2008, n. 304.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze). - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione
civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.».
«Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). -
1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivita' di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attivita' di protezione civile devono
armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita'
imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.».
- Si riporta l'art. 5-bis, comma 5,del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre
2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile):
«Art. 5-bis (Disposizioni concernenti il Dipartimento
della protezione civile). - (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento
alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella
competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2003 (Individuazione dei datori di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15
settembre 2003, n. 214.
- Si riportano gli articoli 9-bis e 9-ter del citato
decreto legislativo n. 303 del 1999:
«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
- 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti
attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei
consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma
restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti,
rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di
posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale
generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in
posizione di prestito, non si applica la disposizione di
cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente
la disciplina recata dal medesimo art. 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni
organiche possono essere rideterminati con i decreti
adottati ai sensi dell'art. 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facolta'
della Presidenza, in sede di emanazione del bando,
procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni. In prima applicazione e' riservata al
personale dirigenziale di prestito una quota delle
dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al
dieci per cento dei rispettivi posti di funzione,
determinati ai sensi del presente comma, fatta salva
l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e
seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo
stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la
Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di
incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia
successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna
fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono
prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i
dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di
concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di
prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico,
economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento
effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel
ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti
della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai
predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato
di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano
incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o
equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese
quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1°
gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei
medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio
2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o
aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art.
5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso
del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio
2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a
concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per il reclutamento di dirigenti dotati di alta
professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003,
erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche
soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli
effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di
comparto autonomo del personale dirigenziale della
Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1
l'articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti.».
«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle
specifiche funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile sono istituiti, nell'ambito della
Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del
personale dirigenziale e del personale non dirigenziale
della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15
luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale
risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38,
comma 4, della medesima legge.».



 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale cosi' come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attivita' di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge
n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5,del citato
decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3
Particolari esigenze

1. Le peculiarita' che caratterizzano le attivita' del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:
tempestivita' dell'intervento al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni;
possibilita' di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;
possibilita' di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
flessibilita' di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguita' dei tempi disponibili per l'adeguamento e l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
esigenza di operare con la necessaria flessibilita' in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l'adozione di appropriate misure di autotutela.



Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge
n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5,del citato
decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4
Misure generali di tutela

1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attivita' di istituto, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessita' di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuita' delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le finalita' di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono perseguite attraverso:
a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinche' sia assicurata la capacita' di iniziativa, consapevole della natura e quantita' dei pericoli connessi alla specificita' dell'attivita' svolta;
b) attivita' divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) attivita' addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.
3. La formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuti, l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria nonche' l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7, assicurano la piena capacita' operativa del personale del Dipartimento della protezione civile.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 81
del 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge
n. 225 del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5,del citato
decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 15 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio'
che non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti
e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione
dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.».



 
Art. 5
Formazione, informazione ed addestramento

1. Al datore di lavoro incombe l'obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonche' il controllo della loro conformita'. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento dell'idoneita' del personale abilitato all'uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
Art. 6
Sorveglianza sanitaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attivita' di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate.
4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all'Autorita' competente ai sensi della normativa vigente.



Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008:
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). -
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».



 
Art. 7

Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali

1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi puo' avvenire anche sulla base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione civile si puo' avvalere della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attivita' di accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile e' fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio. In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e, quindi, in ragione di cio' non oggetto di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e gia' in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.



Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera d), del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
(Omissis).
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;».
- Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225
del 1992 e dell'art. 5-bis, comma 5,del citato
decreto-legge n. 343 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 8
Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione delle attivita' sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile e' impegnato nei casi di cui al comma 2 non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell' Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle attivita' di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale e' chiamato a partecipare, l'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ottemperato con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita' del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attivita' devono in ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una preventiva pianificazione e garantendo l'informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attivita' da compiere.
5. Nelle attivita' di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non e' responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, e' esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, cosi' come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.
6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attivita' di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attivita' svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e valutano i resoconti delle attivita' svolte durante le attivita' emergenziali, analizzando le criticita' riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.



Note all'art. 8:
- Il Titolo II del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, reca: «Luoghi di lavoro».
- L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 81
del 2008, reca: «Requisiti dei luoghi di lavoro».
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), e h) e
l'art. 17, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
f) «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;».
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;».
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge
n. 225 del 1992, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 9

Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81

1. Nelle attivita' di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attivita' poste in essere per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare ne' del progetto di tali interventi ne' del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma e' tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attivita' di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, e' tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista.
2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere piu' efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una presenza piu' assidua nel cantiere, puo' limitare le procedure di cui al citato articolo 92 alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle attivita' del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche' da rischi interferenti tra le diverse imprese.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica formale prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purche' si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.
4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attivita' di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto e' inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 novembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro della salute
Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205



Note all'art. 9:
- Il Titolo IV del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, reca: «Cantieri temporanei o mobili».
- Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225
del 1992, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 91, comma 1,
lettera b), 92 e 99 del citato decreto legislativo n. 81
del 2008:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
(Omissis).
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.».
«Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori). - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto, e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto, e il
fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e
alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita' sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art.
91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto
previsto al secondo periodo della medesima lettera b).».
«Art. 99 (Notifica preliminare). - 1. Il committente o
il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell'art. 51 possono chiedere
copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso
gli organi di vigilanza.».



 
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