Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230 |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Normativa contabile
1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.». 2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». 3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998;»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993»; c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali.»; d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis»; e) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.»; f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche' per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. - Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. - La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 88 del 2009: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 114-terdecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 4, comma 7, del presente decreto: «Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato). - 1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'art. 2447-quater del codice civile. 2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'art. 114-duodecies, comma 2. 3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali. 4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento. 5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne' stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari. 6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato. 7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento. 7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a: a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993; d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private; e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificati dal presente decreto: «Art. 4 (Bilancio di esercizio). - 1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art. 2 che esercitano la facolta' di cui all'art. 3, comma 2, e le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali. 7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta' previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della societa'. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali. 7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter. 7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. 7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.». «Art. 8 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformita' ai principi contabili internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili internazionali. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.». «Art. 9 (Poteri delle autorita'). - 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art. 8, comma 1-bis, nonche' per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 2. 3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.».
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| Art. 2
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
1. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.». 2. All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «addebitare» e' sostituita dalla seguente: «richiedere»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 114-decies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 114-decies (Operativita' transfrontaliera). - 1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'art. 114-novies. 5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.». - Si riporta il testo dell'art. 126-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 126-ter (Spese applicabili). - 1. Il prestatore dei servizi di pagamento non puo' richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge. 2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».
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| Art. 3
Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; c) l'importo della transazione non superi 1000 euro. 2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE): «6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE; b) il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; c) l'importo della transazione non superi 1000 EUR. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.». - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007: «Art. 61 (Regolamento (CE) n. 1781/2006). - 1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'art. 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonche' quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento. 2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attivita' illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD. 3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.».
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| Art. 4 Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;». 2. All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali quando: a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies; c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.». 3. L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.». 4. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.». 5. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 114-undecies
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. 2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7. 3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.». 6. L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 114-duodecies
Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. 2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento. 3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.». 7. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.». 8. All'articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Cancellieri, Ministro dell'interno
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 114-novies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) i titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali quando: a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'art. 114-terdecies; c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. 5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. 5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.». - Per il testo aggiornato dell'art. 114-terdecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 114-quaterdecies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto: «3. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
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