Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.


IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorita'», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione;
Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) che prevede, in tabella "C", il trasferimento annuale, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorita', di € 169.000,00 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014;
Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per l'anno 2012 dovra' essere attribuita ad altre Autorita' una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2012, i costi di funzionamento dell'Autorita', per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorita', nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Art. 2
Entita' della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorita', con le modalita' e i termini di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:



--------------------------------------------------------------------- Importo posto a base di gara | Quota stazioni | Quota
| appaltanti | operatori
| | economici -------------------------------------|------------------|------------ Inferiore a Euro 40.000 | Esente | Esente -------------------------------------|------------------|------------ Uguale o maggiore a Euro 40.000 e | | inferiore a Euro 150.000 | Euro 30,00 | Esente -------------------------------------|------------------|------------ Uguale o maggiore a Euro 150.000 e | | Euro 20,00 inferiore a Euro 300.000 | | -------------------------------------| Euro 225,00 |------------ Uguale o maggiore a Euro 300.000 e | | Euro 35,00 inferiore a Euro 500.000 | | -------------------------------------|------------------|------------ Uguale o maggiore a Euro 500.000 e | | Euro 70,00 inferiore a Euro 800.000 | | -------------------------------------| Euro 375,00 |------------ Uguale o maggiore a Euro 800.000 e | | Euro 80,00 inferiore a Euro 1.000.000 | | -------------------------------------|------------------|------------ Uguale o maggiore a Euro 1.000.000,00| | e inferiore a Euro 5.000.000 | Euro 600,00 | Euro 140,00 -------------------------------------|------------------|------------ Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e | | Euro 200,00 inferiore a Euro 20.000.000 | | -------------------------------------| Euro 800,00 |------------ Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 | | Euro 500,00 ---------------------------------------------------------------------



2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
 
Art. 3
Modalita' e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorita' con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in piu' lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorita' disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
 
Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 5
Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
 
Art. 6
Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita'.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Roma, 21 dicembre 2011

Il presidente f.f.: Santoro
 
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