Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 8;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita' dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalita';
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalita' attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP), nonche' sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attivita' istituzionale sono tenute a:
a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilita';
c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non puo' essere rilasciato dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 117 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione):
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete
idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas,
le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e'
effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche
della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo
di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli
interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 196 del 2009:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 9, della
citata legge n. 196 del 2009:
«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.».
- La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia), come modificata dal decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 8, della
citata legge n. 196 del 2009:
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei
Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma
dell'art. 7 della legge n. 3 aprile 1997, n. 94):
«5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
dal Nucleo.».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009,
n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2011, n. 143.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
n. 42 del 2009:
«Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'art.
119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di cui
all'art. 2, con riferimento all'attuazione dell'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati con
contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta'
territoriali, con particolare riguardo alla realta'
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti
della persona, alla collocazione geografica degli enti,
alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate
del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli
squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona; l'azione per la
rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua
attraverso interventi speciali organizzati in piani
organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e
i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai
medesimi provvedimenti.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i
requisiti di cui all'art. 119, quinto comma, della
Costituzione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Coerenza delle informazioni
con il Quadro strategico nazionale 2007/2013

1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.
 
Art. 4
Definanziamento per mancato avvio dell'opera

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del CIPE e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza con il Ministro delegato per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi' alla definizione delle procedure e modalita' di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestivita' delle procedure di spesa relative ai finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento automatico si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia' previste a legislazione vigente.
3. Con modalita' disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singole opere, nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno
2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai
contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non
sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente
comma non si applica a finanziamenti approvati mediante
decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore
del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in
caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non
abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia
stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla
data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano
bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto
di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante
erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle
relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano una relazione sui risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per
cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e'
assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e
gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti
per le infrastrutture, di cui all'art. 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito esclusivamente
nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli
interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle opere individuate e
definite essenziali in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di
cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 163, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.».



 
Art. 5
Definizione set informativo

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.
 
Art. 6
Modalita' e regole di trasmissione dei dati

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresi' stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.
2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.
3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorita' rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.
 
Art. 7
Titolari di banche dati gia' esistenti

1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.
 
Art. 8
Disponibilita' dei dati

1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformita' alle modalita' di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e' consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attivita' di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione dei documenti di contabilita' e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e' trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196
del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 6 (Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi). - 1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati
delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini
del controllo della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 196 del 2009:
«8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, comma 3, della
citata legge n. 196 del 2009:
«3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.».



 
Art. 9
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato

1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita' individuate nel presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 10
Fondo progetti e Fondo opere

1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.
2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.
3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e' indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.
4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 144 del 1999:
«Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita' per
opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 165 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori). - 1. La progettazione in
materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni
architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
«Art. 165 (Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione). - 1. I
soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il
termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
progetto preliminare delle infrastrutture di competenza.
Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie
occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed
eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione della lista di cui all'art.
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di
specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto
preliminare e' corredato anche da studio di impatto
ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per
l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente
articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il
progetto preliminare e' comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad
altra commissione consultiva competente. Le valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
il progetto preliminare.
5. Il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che
precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si
siano tempestivamente espressi.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a
carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
Ministro competente per materia, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al
CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma
interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della
procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
o insediamenti produttivi di carattere interregionale o
internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'art. 183, comma 6.
7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale
termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove
sia necessario reiterare il vincolo preordinato
all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE da parte
del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La
reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione
motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5,
terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'art.
166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni
dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si
pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di
cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi'
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della procedura di valutazione di
impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato tecnico
XXI.».



 
Art. 11
Funzionamento dei sistemi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestivita' delle relative informazioni.
 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.



 
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