Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2012 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 228 |
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma 14, in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'articolo 1, in materia di costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare l'articolo 22, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti informatici; Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale 2007-2013; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione e finalita'
1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. 2. Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della Costituzione: «Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.» «Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.». - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 8 e 9, della citata legge n. 196 del 2009: «8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.» «9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorita', in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.». - La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 20 del 1994: «4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.». - La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 144 del 1999: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. - La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. - Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009: «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificita' insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». - La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 69 del 2009: «Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.». - Si riporta il testo dell'articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999): «Art. 28 (Preparazione e adozione). - 1. Il quadro di riferimento strategico nazionale e' preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera piu' appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune. 2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento. Lo Stato membro puo' presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32. 3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti: a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c); b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e c) per il solo obiettivo "Convergenza", il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalita' di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).». - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143.
|
| Art. 2 Documento pluriennale di pianificazione
1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale previste dalla normativa comunitaria, predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza, ivi compreso il "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. Il Documento, redatto con cadenza triennale secondo lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui al successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorita' di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post gia' effettuate. 3. Il Documento e' redatto anche in linea con quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento. 5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il Documento e' trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere all'approvazione del Documento, recependo eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministeri trasmettono al CIPE, per la relativa presa d'atto, una relazione sullo stato di attuazione del Documento nella quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, congruamente motivati. 7. Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Documento e' costituito dal programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone altresi' un ulteriore Documento relativamente a tutti gli altri piani e programmi di propria competenza, secondo le procedure previste dal presente decreto. 8. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alla programmazione e all'attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I Documenti predisposti dai Ministeri interessati dalla predetta programmazione danno comunque conto delle procedure valutative adottate per la selezione di tali interventi infrastrutturali.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni: «Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'. 7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009: «2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilita' amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello; c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita' promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'articolo 3; f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato; n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; q) previsione della possibilita' di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni.». La Parte II, Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 comprende gli articoli da 161 a 194. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 443 del 2001: «Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.». - Si riporta il testo dell'articolo 161 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile). - 1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. 1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato. 1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate: a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. 1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati. 2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo. 3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo. 5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. 6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto); della parte IV (contenzioso); della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.». - Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 88 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 3 Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi
1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene: a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell'attuale disponibilita' di infrastrutture e di offerta di servizi, nonche' sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42; b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie; c) le priorita' d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge; d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita' individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti; e) l'elenco degli studi di fattibilita' propedeutici all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili; f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. 3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita' di valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti. 4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 443 del 2001, si veda nelle note all'art. 2.
|
| Art. 4 Valutazione ex ante delle singole opere
1. I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalita', al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi. 2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di fattibilita' contiene: a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione ex ante; b) il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditivita'; c) l'analisi della sostenibilita' gestionale dell'opera; d) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. 3. Resta fermo che gli studi di fattibilita' per le opere relative a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 4. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita', anche l'analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticita' medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni. 5. L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie. 6. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non puo' essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: «Art. 14 (Studio di fattibilita'). - 1. Lo studio di fattibilita' si compone di una relazione illustrativa contenente: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) la verifica della possibilita' di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice; d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.». - Per il testo dell'articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
|
| Art. 5 Selezione delle opere
1. Sulla base della valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 e della valutazione ex ante delle singole opere di cui all'articolo 4, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento. 2. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene: a) i criteri e la metodologia valutativa di confronto utilizzati per selezionare e includere le opere nel Documento, in ragione degli esiti delle valutazioni ex ante; b) la sintesi dei singoli studi di fattibilita' elaborati; c) l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni; d) la localizzazione, le problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico-territoriale relative alla realizzazione di ciascuna opera; e) la previsione dei tempi di attuazione, anche per fasi, delle singole opere; f) la stima dei costi delle singole opere, la relativa articolazione temporale, le risorse disponibili, con l'indicazione delle specifiche fonti di copertura finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa; g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera sara' realizzata; h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno. 3. Le opere non incluse nel Documento o nelle relazioni annuali non possono essere ammesse al finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 153, commi 19, 19-bis e 20 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 153 (Finanza di progetto). - 1-18. (Omissis). 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 21. (Omissis).».
|
| Art. 6 Valutazione ex-post delle opere
1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attivita' di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilita' delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. 2. Le attivita' di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali; b) obiettivo della valutazione e' misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonche' l'economicita' e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, puo' essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione; c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere. 3. La Terza Sezione del Documento contiene: a) l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8; b) la descrizione delle attivita' valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse; c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e gia' collaudate e fruibili; d) gli esiti di valutazioni ex post su opere gia' collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti; e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione; f) l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere; g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. |
| Art. 7 Organismi indipendenti di valutazione
1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attivita' di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita' di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita'. Qualora occorra integrare le professionalita' degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente complesse. 4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalita' e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto, previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e documenti metodologici previsti nel presente decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale e comunitaria. 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nel rispetto delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni Ministero: a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e rilievi; b) predispone una relazione triennale sulla valutazione degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento; c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144. 7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 144 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, comma 9, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 8 Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti
1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento. 2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all'articolo 5, per la valutazione ex post di cui all'articolo 6 e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle predette attivita'. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresi' uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. 4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto. |
| Art. 9 Trasparenza e pubblicita'
1. Al fine di garantire ampia trasparenza in ordine ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, i Ministeri, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali, in apposita sezione dedicata alla valutazione e curata dagli Organismi di valutazione: le linee guida per la valutazione degli investimenti; il Documento; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative agli Organismi, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. I Ministeri pubblicano, altresi', in formato aperto, informazioni relative ai tempi, ai costi e agli indicatori di realizzazione delle opere completate in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 32, comma 1, della citata legge n. 69 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, comma 9, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 10 Controllo della Corte dei conti
1. I Ministeri trasmettono gli atti di cui al presente decreto alla Corte dei conti ai fini dell'attivita' di referto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 20 del 1994, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 11 Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Barca, Ministro per la coesione territoriale
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino |
|
|
|