IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 2 novembre 2006 presentata dall'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Mextrol H, successivamente denominato Mextrol Superb, contenente le sostanze attive ioxinil e mecoprop-p; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva mecoprop-p, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2003/70/EC della Commissione del 17 luglio 2003; Visto il decreto del 18 giugno 2004 di inclusione della sostanza attiva ioxinil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/EC della Commissione del 23 aprile 2004; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Nufarm S.A.S., rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi; Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 prot. 15116 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; Vista la nota pervenuta in data 26 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'Impresa Nufarm Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto MEXTROL SUPERB fino al 28 febbraio 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ioxinil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXTROL SUPERB con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva ioxinil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1-5. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Nufarm S.A.S. - Notre Dame de le Garrone - 27600 Gaillan (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13608. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2011
Il direttore generale: Borrello |