Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visti i regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. :
« 2. - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004
(Modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti destinati alla formazione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63.
- Il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004
(Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto
concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli
aiuti alla ricerca e sviluppo), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133:
«Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, e' approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.»
«Art. 38. (Impresa in un giorno) - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attivita' produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e,
sentita la regione competente, nomina un commissario ad
acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che
risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more
della sua attuazione, la continuita' della funzione
amministrativa, anche attraverso parziali e limitate
deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici
per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure
organizzative e tecniche che risultino necessarie.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, predispone un piano di formazione dei dipendenti
pubblici, con la eventuale partecipazione anche di
esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli
strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122:
«4-quater. - Al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all' articolo 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e
ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle
piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla
dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli
per le imprese in possesso di certificazione ISO o
equivalente, per le attivita' oggetto di tale
certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005:
«Art. 2. - 1. La categoria delle microimprese, delle
piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente
definita PMI) e' costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce
piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce
microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei
commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due
devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del
conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice
civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che
comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti
e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita'
ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi
sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e
delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale
dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti
dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti
nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di
cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono
quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato
precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il
fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata
e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto
con i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile
di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,
mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui
alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato
approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la
prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».



 
Art. 2
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'Allegato 5 del citato decreto
legislativo n.152 del 2006, vedasi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 101, comma 7,
lettera e), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«7. - Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini
della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni,
sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque
reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di
bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di
cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di
trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di
cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di
piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densita' di allevamento pari o
inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o
in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a
quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le
discipline regionali di settore.».



 
Art. 3

Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita';
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 124 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 124. (Criteri generali) - 1. Tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare
dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu'
stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo
soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue
provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu'
stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati,
l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello
scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita'
suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione
in caso di violazione delle disposizioni della parte terza
del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da
impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e'
definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui
all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi
nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita'
d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue termali e' definito dalle regioni; tali scarichi
sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei
regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero
all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta
giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per
quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della
scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo'
essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo
deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale
termine, lo scarico dovra' cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per
specifiche tipologie di scarichi di acque reflue
domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia
accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi
giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo,
l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e
della capacita' di diluizione del corpo idrico negli altri
periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di
garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore e
la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello
scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali
dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le
ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo
scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della
parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun
pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica
e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico
previste dalla parte terza del presente decreto sono a
carico del richiedente. L'autorita' competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la
somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di
deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La medesima Autorita', completata l'istruttoria, provvede
alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla
base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui
attivita' sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a
ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione
all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta
i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.».
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 108 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000:
«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
«Art. 108. (Scarichi di sostanze pericolose). - 1. Le
disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono
attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e
nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento in
essere alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti
di rilevabilita' consentiti dagli aggiornamenti a tali
metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e
della bioaccumulazione della sostanza considerata
nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita'
competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa,
nei casi in cui risulti accertato che i valori limite
definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano o pregiudichino il conseguimento degli
obiettivi di qualita' previsti nel Piano di tutela di cui
all'articolo 121, anche per la compresenza di altri
scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente
articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le
prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese
assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti
valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto
in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima
tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la
quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso
per unita' di elemento caratteristico dell'attivita'
inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di
prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa
Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di
cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui
al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le
sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico
e' fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto,
subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di
trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'
competente puo' richiedere che gli scarichi parziali
contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo
Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso
dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo
allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue
provenienti da altri stabilimenti industriali o acque
reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra'
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella
tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle
predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo
conto della diluizione operata dalla miscelazione delle
diverse acque reflue.
6. L'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella
medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai
fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».



 
Art. 4
Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata
legge n. 447 del 1995:
«Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico)
- 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1,
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una
documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo
su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle
opere di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile
abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia
ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica e' sostituita da una autocertificazione del
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica
di riferimento.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della
presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 4
della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata
all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini
del rilascio del relativo nulla-osta.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 1997, n. 280, S.O.



 
Art. 5
Sportello unico per le attivita' produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.



Note all'art. 5:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, vedasi nelle note
alle premesse.



 
Art. 6
Monitoraggio

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro per lo sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187
 
Allegato A

(previsto dall'articolo 2)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

(previsto dall'articolo 4)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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