Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 gennaio 2012 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, nona e decima tranche. |
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 27.445 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i decreti in data 11 febbraio, 21 aprile e 27 settembre 2004, 22 febbraio e 23 maggio 2005, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15 % con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, di cui al decreto del 27 settembre 2004, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 250 milioni di euro e un importo massimo di 500 milioni di euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 27 settembre 2004. I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. |
| Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 settembre 2004, con le seguenti modifiche ed integrazioni: «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione». Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 settembre 2004; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 27 settembre 2004, verra' corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto. |
| Art. 3
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 27 settembre 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.» Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del 27 gennaio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 4
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni. Il controvalore da versare e' calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto 27 settembre 2004. Il rateo reale di interesse e' calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali. Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2012. A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. |
| Art. 5
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'articolo 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2012
Il direttore: Cannata |
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