Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 gennaio 2012 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese». |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 20 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, con il quale l'organismo "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 20 gennaio 2009; Considerato che la "Cooperativa Caseificio Pugliese - societa' agricola coop.va" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 gennaio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "BioAgriCert Srl" con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, con decreto 20 gennaio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Canestrato Pugliese", registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 gennaio 2009. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 17 gennaio 2012
Il direttore generale: La Torre |
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