Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 14 dicembre 2011 |
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13; Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Gianluigi Magri e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Gianluigi Magri;
Decreta:
Art. 1
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare; b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata; c) alle riunioni, a livello ministeriale dell'Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilita' di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi. 2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri e', inoltre, delegato: a) alla trattazione delle problematiche politico-militari di carattere generale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro; b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitu' militari; c) per l'area del personale militare della Difesa, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale, ivi compresi circoli, centri ricreativi e asili nido, alle relazioni con gli organi di rappresentanza militare, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati a termine della ferma prefissata; d) per l'area del personale civile, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche concernenti la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali e l'impiego del personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonche' di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa; e) per l'area della sanita' militare, anche in relazione alle infermita' eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali e alla salubrita' e sicurezza dei luoghi di lavoro; f) per le problematiche concernenti gli enti pubblici, le associazioni combattentistiche e d'arma e gli altri organismi vigilati dal Ministero della difesa; g) al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. |
| Art. 2
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro. |
| Art. 3
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione; g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati; i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2011
Il Ministro: Di Paola Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 Registro n. 2, Difesa, foglio n. 40 |
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