Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 14 dicembre 2011
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;
Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Gianluigi Magri e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Gianluigi Magri;

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata;
c) alle riunioni, a livello ministeriale dell'Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilita' di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi Magri e', inoltre, delegato:
a) alla trattazione delle problematiche politico-militari di carattere generale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro;
b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitu' militari;
c) per l'area del personale militare della Difesa, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale, ivi compresi circoli, centri ricreativi e asili nido, alle relazioni con gli organi di rappresentanza militare, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati a termine della ferma prefissata;
d) per l'area del personale civile, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche concernenti la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali e l'impiego del personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonche' di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;
e) per l'area della sanita' militare, anche in relazione alle infermita' eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali e alla salubrita' e sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) per le problematiche concernenti gli enti pubblici, le associazioni combattentistiche e d'arma e gli altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;
g) al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.
 
Art. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 
Art. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;
g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: Di Paola
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 Registro n. 2, Difesa, foglio n. 40
 
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