Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 gennaio 2012
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bacillus thuringensis sottospecie kurstaki dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 aprile 2009, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;
Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° maggio 2009;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;
Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportate in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° maggio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
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