IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1; Visto l'art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4; Ritenuto opportuno uniformare tutte le scadenze delle autorizzazioni di coadiuvanti, in vista dell'emanazione del regolamento di cui sopra, ed assegnare scadenza anche alle autorizzazioni che risultano esserne prive; Ritenuto di assegnare al 31 dicembre 2015 la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti, fatti comunque salvi gli adempimenti ed adeguamenti alle eventuali disposizioni comunitarie; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 1° febbraio 2007 e successiva integrazione del 1° febbraio 2011 presentata dall'impresa Agribiotec Srl, con sede legale in Cremona, via San Bernardo n. 22, diretta ad ottenere la registrazione del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Lampo» contenente la sostanza attiva olio di soia; Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari; Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanita' relative alle condizioni d'impiego del coadiuvante di prodotto fitosanitario in questione; Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Xeda International S.A. all'impresa Agribiotec Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; Vista la nota dell'ufficio in data 28 marzo 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il completamento dell'iter di registrazione; Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2011 cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Kantor»; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'impresa Xeda International S.A, con sede legale in Z.A. La Crau-F-13670 Saint Andiol (France), e' autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato KANTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, fatti comunque salvi gli adempimenti ed adeguamenti alle eventuali disposizioni comunitarie; Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,250-0,500-1-5-10-20-30. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Xeda International S.A, in Z.A. La Crau-F-13670 Saint Andiol (France). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13730. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2011
Il direttore generale: Borrello |