Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xinca».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 12 giugno 2008 presentata dall'impresa Agrimport Spa, con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «AGR 07-08» contenente la sostanza attiva oxadiazon;
Visti i documenti del 18 dicembre 2009 e 7 aprile 2010 attestanti il subentro dell'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A all'impresa Agrimport Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, chiedendo nel contempo la modifica di composizione relativamente alla sostanza attiva, sostituendo oxadiazon con bromoxynil;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 18 giugno 2004 di inclusione della sostanza attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015, in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;
Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;
Vista la nota dell'ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14332, con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;
Vista la nota pervenuta in data 12 agosto 2011 da cui risulta che l'impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Xinca»;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Xinca» fino al 28 febbraio 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato XINCA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera Nufarm SAS 27600 - Gaillon (Francia).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14345.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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