Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 dicembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bonai Zilmara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Vista l'istanza, in data 9 dicembre 2008, con la quale la Sig.ra Bonai Zilmara, nata a Macau (Brasile), il 9 marzo 1976, cittadina italiana, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del proprio titolo di «Psicologo», rilasciato il 6 gennaio 2006 dalla «Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul» (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 60 del predetto decreto legislativo n. 206/2007; Visto il comma 2 del citato art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, che prevede, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229; Visto il comma 4 del medesimo art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, che prevede che ogni riferimento, in vigenti disposizioni di legge, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del predetto D.Lgs. n. 206/2007; Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale; Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 dicembre e 13 dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Bonai Zilmara e' risultata idonea; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dall'interessata; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei titoli in possesso dell'interessata; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dalla data del presente decreto titolo di «Psicologo», rilasciato il 6 gennaio 2006 dalla "Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul" (Brasile) alla Sig.ra Bonai Zilmara, nata a Macau (Brasile) il 9 marzo 1976, di cittadinanza italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. 2. La dott.ssa Bonai Zilmara e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo previa iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio; Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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