IL DIRETTORE REGIONALE delle Marche e dell'Umbria
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dai comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente; Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Terni - prot. n. 6365 del 19 dicembre 2011 - con la quale e' stato comunicato che nella giornata del 19 dicembre 2011 l'Ufficio ha potuto assicurare solo servizi parziali relativamente all'are catastale mentre l'area di pubblicita' immobiliare e' rimasta chiusa, causa sciopero indetto dalle OO.SS.; Considerato che effettivamente i servizi di Terni relativi all'area catastale sono stati assicurati solo parzialmente, mentre i servizi relativi all'area di pubblicita' immobiliare non sono stati erogati il giorno 19 dicembre 2011, a causa dello sciopero sopra indicato; Constatato che il parziale e il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati sono da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attivita' connesse ai servizi stessi, producendo il parziale e il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti; Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, con provvedimento del 12 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di irregolare e mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e' stato accertato il periodo di parziale e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di parziale e mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, e' accertato come segue: regione Umbria; ufficio: Agenzia del territorio - Servizi catastali e servizi di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni; giorno: 19 dicembre 2011.
Ancona, 16 gennaio 2012
Il direttore regionale: Sabatini |