Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 dicembre 2011 |
Concessione del trattamento di mobilita' in favore di un dipendente della societa' Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG. (Decreto n. 63652). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»; Visto l'accordo in data 15 settembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG , nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento di mobilita' come previsto dal citato articolo 2, comma 1 legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori - personale di terra - della societa' di cui trattasi; Vista l'istanza con la quale la societa' Lufthansa Linee Aeree. Germaniche AG, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilita' come previsto dal citato articolo 2, comma 1 legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un lavoratore; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un lavoratore dipendente dalla societa' Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 settembre 2011, in favore di un lavoratore della societa' Lufthansa Linee Aeree. Germaniche AG, per 36 mesi dal 1° dicembre 2011: 1 lavoratore - personale di terra - di Torino; Matricola INPS: 4946997943. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2011
Il Ministro: Fornero |
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