Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2012
Autorizzazione alla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 16 agosto 1995 e ss.mm. con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» e nell'ambito della stessa la tipologia "Friularo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal Consorzio vini DOC "Bagnoli" relativa all'individuazione della societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e contestuale indicazione, quale sistema di rintracciabilita' delle partite confezionate, il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.109/92 e ss.mm. attribuito alla partita certificata;
Vista la nota prot. n. 6975 del 9 gennaio 2012 inoltrata dalla competente Regione Veneto, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli riportante, quale sistema di rintracciabilita' delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonche' sul prospetto tariffario presentati dalla societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di controllo autorizzata o designata, per le finalita' previste dal piano di controllo approvato per singola denominazione di origine.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 8 novembre 2011, i quantitativi di vino corrispondenti alla tipologia "Friularo" della DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del ministero delle Risorse Agricole del 16 agosto 1995 e ss.mm., detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dello stesso decreto dirigenziale 8 novembre 2011, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la medesima DOC condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.
Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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