Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 gennaio 2012 |
Approvazione del piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «Check Fruit Srl» a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (UE) n. 228/2010 della Commissione del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2010, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede in Bologna Via Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna», per un periodo di tre anni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art.9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»; Visto il decreto 22 dicembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art.5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»; Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce la citata modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 e le approvazioni dei relativi piani di controllo spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 13 dicembre 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «Check Fruit Srl», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna» . |
| Art. 2
L'organismo «Check Fruit Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni gia' impartite al medesimo Organismo con decreto 3 dicembre 2010. |
| Art. 3
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione transitoria di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Check Fruit Srl». |
| Art. 4
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 12 gennaio 2012
Il direttore generale: La Torre |
|
|
|