Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2011 |
Sospensione del sig. Enrico Fabozzi dalla carica di consigliere regionale della regione Campania, ai sensi dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0070115 del 16 novembre 2011 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Napoli relativi al fascicolo processuale n. 57464/06 N.R.G.P.M. e n. 52323/07 N.R.G. GIP a carico del signor Enrico Fabozzi, consigliere regionale della Regione Campania ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 3 novembre 2011 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale sig. Enrico Fabozzi, per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis del codice penale, artt. 81 cpv 110, 86, 87 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, art. 7 della legge n. 203/91, artt. 319 e 321 del codice penale; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «....consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 3 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 3 novembre 2011 e' accertata la sospensione del signor Enrico Fabozzi dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 19 dicembre 2011
Il Presidente: Monti |
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