Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2011 |
Sospensione del sig. Fabio Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota del Commissariato dello Stato per la regione siciliana del 7 dicembre 2011, prot. n. 2549/2A1, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 60829/08 R.G.N.R. e n. 18603/09 RG.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto nei confronti del sig. Fabio Mancuso, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza, emessa in data 30 novembre 2011, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fabio Mancuso, indagato per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 2 del c.p., 110 c.p., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e n. 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del regio decreto n. 267/1942, 81 e 648 c.p., art. 7 della legge n. 195/1974; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche... coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»; Rilevato, pertanto, che dalla data del 30 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 30 novembre 2011 e' accertata la sospensione del sig. Fabio Mancuso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 30 dicembre 2011
Il Presidente Monti |
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