Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2012 |
Modifiche al regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2957). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009
1. All'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, il periodo «Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza.» e' sostituito dal seguente periodo: «Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilita' di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilita' su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di vigilanza nonche' di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.». |
| Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2012
Il Presidente: Giannini |
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